Risparmio | 24 febbraio 2023, 08:41

I nuovi ammortizzatori sociali

La legge 234/2021 ha modificato le norme sugli ammortizzatori sociali, rispondendo ad obiettivi voluti e condivisi dalle parti sociali.

I nuovi ammortizzatori sociali

La legge 234/2021 ha modificato le norme sugli ammortizzatori sociali, rispondendo ad obiettivi voluti e condivisi dalle parti sociali come l’allargamento dei beneficiari, la valorizzazione della bilateralità, il miglioramento degli importi, la conferma del finanziamento di tipo assicurativo con aliquote a carico del sistema di lavoratori e datori di lavoro ed infine il potenziamento del rapporto tra politiche passive e politiche attive.

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) e il Decreto Milleproroghe (DL 198/2022) integrano e aggiornano la normativa vigente prevedendo:

CIGO cassa integrazione ordinaria

Per aziende industriali manifatturiere con causali: ordinarie (situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai lavoratori, incluse intemperie stagionali; anche per situazioni temporanee di mercato). Durata: massimo 52 settimane in un biennio mobile, a blocchi di 13 settimane continuative prorogabili.

CIGS cassa integrazione straordinaria

Aziende non coperte dai Fondi bilaterali (ovvero aziende industriali manifatturiere destinatarie della Cigo e aziende destinatarie del Fis). Causali: straordinarie per riorganizzazione, massimo di 24 mesi; b. Crisi, massimo 12 mesi; c. Contratto di Solidarietà, massimo di 24 mesi.

FSB fondo solidarietà bilaterale

Aziende non coperte da Cigo (es. artigiani) – Causali: ordinarie e straordinarie (come per Cigo e Cigs).

FIS fondo integrazione salariale

Aziende non coperte da Cigo e Fsb – Causali: ordinarie e straordinarie (come

per Cigo e Cigs).

 

NASPI

Dipendenti privati a tempo indeterminato e a termine; dipendenti pubblici a termine; operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano e commercializzano prodotti agricoli. Requisiti: lavoratori che hanno perso involontariamente l’occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione; b) almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti. 


Emiliano Galati