I fringe benefit sono un tipo di emolumento retributivo corrisposto a particolari categorie di lavoratori dipendenti riportato nella busta paga in aggiunta alla retribuzione per dirla in maniera più diretta possono essere definiti come “compensi in natura” perché appunto non vengono erogati sotto forma di denaro, ma come beni e servizi comunque “visibili” all’interno della busta paga.
Le novità riguardano anche la tipologia di fringe benefit erogabili. Infatti, la nuova normativa prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento di utenze domestiche di acqua, luce e gas, generando un potenziamento del welfare aziendale.
L’art 12 al comma 1 infatti afferma che «limitatamente al periodo di imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’art 51, comma 3, del TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00».
Questo articolo oltre a prevedere un vincolo riguardo alla tipologia di beni e servizi, consente anche erogazioni in denaro da parte del datore di lavoro delle somme sostenute, erogazione che può avvenire direttamente al fornitore della somministrazione del servizio, oppure tramite un rimborso diretto agli stessi lavoratori, previa documentazione della spesa sostenuta. Diventa quindi necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.